Messa in sicurezza Trattori
Grazie alla collaborazione con F.lli Marinelli, siamo in grado di fornire Telai di sicurezza Rops Standard sia abbattibili anteriori che posteriori o a quattro montanti, adattabili ad ogni tipo e marca di trattore.
DOMANDE E RISPOSTE sull'adeguamento dei trattori per i rischi da ribaltamento
1) Quando è obbligatorio l'adeguamento del trattore per i rischi da ribaltamento?
R: sempre quando si utilizza il trattore.
2) Chi deve adeguare il trattore per i rischi da ribaltamento?
R: l'utilizzatore, chiunque esso sia.
3) E' consentita la vendita o l'affitto di un trattore non adeguato per affrontare i rischi da ribaltamento?
R: è proibita la vendita o l'affitto di un trattore non adeguato per i rischi da ribaltamento.
4) L'installazione di un dispositivo di protezione per i rischi da ribaltamento e di una cintura di sicurezza esauriscono gli interventi di adeguamento del trattore alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro?
R: no, esauriscono solo per la prevenzione dei rischi connessi al ribaltamento del trattore, se utilizzati correttamente.
5) Quando si adegua un trattore agricolo installando il dispositivo di protezione del posto guida (telai ROPS) e la cintura di sicurezza occorre aggiornare la carta di circolazione del trattore?
R: no, se per questi interventi si possiedono le dichiarazioni di conformità alle linee guida ISPESL-INAIL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 da parte del produttore e dell'installatore.
6) Chi può sottoscrivere la dichiarazione di corretta installazione delle strutture di protezione realizzate conformemente alla linea guida ISPESL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali contro il rischio di capovolgimento ed installate conformemente alle indicazioni tecniche fornite nella stessa linea guida?
R: essendo il trattore un veicolo a motore ed ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza della circolazione stradale, solo le officine autorizzate ai sensi della legge n.122 del 5 febbraio 1992 che disciplina le attività di autoriparazione possono installare i dispositivi di protezione ROPS . Infatti esiste un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione e solo chi è iscritto nel suddetto registro può esercitare attività di autoriparazione (in tale attività rientrano le attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose ed in particolare gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonché l'installazione di impianti e componenti fissi). C'è però una deroga a tale obbligo per le aziende agricole. Infatti il Decreto Legislativo n. 9 del 29 marzo 2004 prevede all'art. 14 (semplificazione degli adempimenti amministrativi) comma 12, che l'attività di auto riparazione di macchine agricole e rimorchi effettuate sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, per cui un'azienda agricola che abbia un'officina con l'idonea attrezzatura può installare la struttura di protezione sui propri trattori ed il titolare di tale azienda agricola può sottoscrivere la dichiarazione di corretta installazione (allegato IV linee guida ISPESL).
7) Dove è possibile trovare la dichiarazione del costruttore di non disponibilità della struttura di protezione (allegato V linee guida ISPESL) per vecchi trattori?
R: premesso che è ammessa l'installazione di una struttura di protezione rispondente ai requisiti previsti nella linea guida ISPESL (ora INAIL) solo nel caso in cui la struttura di protezione originaria conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore, non sia più commercialmente disponibile; la dichiarazione di non disponibilità commerciale della struttura di protezione originaria (allegato V) deve essere richiesta al costruttore del trattore di cui trattasi o ad un suo "rappresentante" quale può essere anche il rivenditore della ditta costruttrice del trattore. Una struttura di protezione è considerata commercialmente non disponibile anche nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra non sia prodotta dal costruttore del trattore entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'utente; ovvero espressamente indicata nel catalogo ricambi ufficiale del costruttore del trattore. In tal caso è necessario che l'utente sottoscriva l'indisponibilità commerciale tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (allegato VI) .
8) E' possibile la vendita di un trattore non a norma con la promessa che l'acquirente lo metterà a norma prima di usarlo?
R: non è possibile la vendita di trattori agricoli non a norma in qualsiasi forma e tra chiunque a meno che l'attrezzatura non venga venduta non funzionante come rottame o venga venduta come cimelio storico da esposizione, con preclusione al suo utilizzo come mezzo di lavoro.
9) Ho un vecchio trattore privo di telaio e cintura di sicurezza, avendo cessato l'attività agricola, il trattore rimane fermo nella rimessa tutto l'anno. Non ho intenzione di venderlo, sono obbligato a metterlo a norma?
R: l'adeguamento del trattore, inteso come attrezzatura di lavoro, è dovuto se il mezzo viene utilizzato, pertanto se non viene impiegato o venduto, non vi è obbligo di adeguamento. È opportuno comunque, anche per evitare eventuali contestazioni da parte degli organi di vigilanza, che si possa dimostrare l'effettivo non utilizzo dell'attrezzatura disattivando qualche meccanismo del mezzo indispensabile al suo utilizzo.
10) Se viene adeguato un trattore agricolo, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione vanno intestate al nominativo riportato nel libretto di circolazione. Se il trattore cambia proprietà, bisogna reintestarle al nuovo proprietario?
R: le due dichiarazioni devono fare riferimento al soggetto intestatario del trattore come riportato nel libretto di circolazione. Un eventuale passaggio di proprietà con trascrizione del nominativo del nuovo proprietario sul libretto di circolazione non comporta la necessità di modificare le predette dichiarazioni.
11) I trattori a cingoli, oltre alle protezioni per il ribaltamento e le cinture, devono avere anche fari con stop e frecce, anche se sono nati solo con le luci di posizione?
R: si, se il trattore è targato e circola in strade pubbliche, in quanto deve rispettare il Codice della strada.
12) Con la vendita ad un Commerciante di una macchina non a norma da parte dell'Azienda agricola , il titolare dell'Azienda agricola venditrice è manlevato da ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio occorso in un tempo successivo alla vendita?
R: seguendo alla lettera il dettato dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 81/2018 la risposta non può che essere negativa ed è in capo al venditore l'obbligo di attestare la rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza previgenti .
Occorre anche tener presente che nel caso di "permuta contro nuovo acquisto" le indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL redatte dal Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti” del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, per l'applicazione del titolo III del d.lgs 81/08 e nuova direttiva macchine, prevedono di porre tale obbligo di competenza al Commerciante di macchine agricole, il quale è tenuto comunque a mettere a norma la macchina prima della sua reimmissione sul mercato (vendita).
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